Art. 8.

      1. Il Ministro della giustizia, ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno un corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di quelli da bandire con concorso ordinario, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico, differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.